Appendice Normativa

 

ART. 151 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Adozione di libri di testo nella scuola media
I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse.

[...]

ART. 188 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Adozione libri di testo scuola elementare
I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.

[...]

ART. 152 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

 

ART. 153 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Determinazione del prezzo massimo di copertina
1. Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato è stabilito il presso massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

  1. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.
  2. Il ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonchè a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.

 

ART. 154 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori

  1. Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.
  2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziare la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della Pubblica Istruzione, unendovi 5 esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale deve essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.
  3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.

 

ART. 155 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Divieto di adozione libri di testo

  1. Il ministro della Pubblica Istruzione quando accerti che sia stato messo in commercio ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'articolo 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni.
  2. Il ministro della Pubblica Istruzione ha la facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali.

 

(*)ART. 156 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

Fornitura gratuita libri di testo

  1. Agli alunni delle scuole elementari i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
  2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

(*) Articolo modificato per effetto della sentenza n.454 del 15/30 Dicembre 94 della Corte Costituzionale

 

ART. 157 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

Divieto commercio libri di testo

  1. È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
  2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

[...]