Appendice Normativa
ART. 151 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Adozione di libri di testo nella scuola media
I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal
collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse.
[...]
ART. 188 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Adozione libri di testo scuola elementare
I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento,
dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.
[...]
ART. 152 - D. L.VO 16 APRILE 1994,
N. 297
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione
cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la
conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso
all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo
1985, n. 121.
ART. 153 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Determinazione del prezzo massimo di copertina
1. Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato è stabilito il presso massimo di
copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche
tecniche dei singoli volumi.
- Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla
fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.
- Il ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il ministro per l'Industria, il
commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in
relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonchè a stabilire le
norme per l'attuazione dello sconto.
ART. 154 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
- Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per
la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.
- Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziare la
diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della Pubblica
Istruzione, unendovi 5 esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale deve essere
indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno
scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.
- Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.
ART. 155 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Divieto di adozione libri di testo
- Il ministro della Pubblica Istruzione quando accerti che sia stato messo in
commercio ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore
non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'articolo 154,
dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non
superiore a cinque anni.
- Il ministro della Pubblica Istruzione ha la facoltà di disporre, caso per caso, ed in
qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione,
con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il
contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed
alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali.
(*)ART. 156 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Fornitura gratuita libri di testo
- Agli alunni delle scuole elementari i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono
forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme
restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
- Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli
277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, consentita
l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da
parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni
bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.
(*) Articolo modificato per effetto della sentenza n.454 del 15/30 Dicembre 94 della
Corte Costituzionale
ART. 157 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Divieto commercio libri di testo
- È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in
genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare
il commercio dei libri di testo.
- Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
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